2009, pag. VI Corso Vice Ispettori, riscontro del DAP ai tre solleciti del SAPPE - Decurtazione congedo ordinario maturato ed anzianità di 15 marzo 2018, n. 39 (3), dispone che Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Se ne deduce che ogni previsione contrattuale che negasse la monetizzazione delle ferie, anche nei casi di vicende estintive non imputabili al lavoratore o alla capacità organizzativa datoriale sia da considerare illegittima. Molesta 16enne sul bus, fermato e arrestato grazie ad un agente di Polizia Penitenziaria, Sappe scrive al Ministro per stigmatizzare assenza rappresentanza ad esequie comandante carcere Campobasso Ettore Tomassi, In memoria dell’appuntato degli Agenti Custodia Giuseppe Passerini, ucciso da un detenuto il 2 gennaio 1974, Scopri come i tuoi dati vengono elaborati, GOM: Il Gruppo Operativo Mobile della Polizia Penitenziaria, Finestre mobili pensione Forze Armate e di Polizia: come funzionano e quando fare domanda, Visite fiscali dipendenti pubblici, come evitare le decurtazioni stipendio, 41 bis, cosa prevede il regime del carcere duro, Sappe: più che amnistia o indulto, potenziare area penale esterna, Sappe Trieste: Azienda “Soluzioni Fast” dona presidi di protezione alla Casa Circondariale, Genova, detenuto evade durante permesso premio. Il periodo fruito non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza. (38) Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza del 1 luglio 2015, Numero 02661/2015 del 22/09/2015. Si riporta la circolare nr.333-G/Div.1^ del 28/05/2019 a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale delle Risorse Umane in ordine alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito a causa di sopravvenuta malattia, da parte del personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a … Che fine ha fatto? 117, primo comma, Costituzione, in relazione all’art. civ. In conformità al principio di diritto affermato nella predetta sentenza, la più recente giurisprudenza del TAR ha ritenuto che nel caso in cui il “rapporto di lavoro è cessato a causa della domanda di pensionamento, al lavoratore spetta la relativa indennità per ferie annuali non godute. PROVV. Ministero dellì'interno circolare sulla monetizzazione congedo ordinario maturato e non fruito by Laboratorio Polizia Democratica - issuu. 15 marzo 2018, n. 39, recependo la disposizione di cui al citato decreto legge, ha previsto che il pagamento del congedo è consentito nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ad altri ruoli della stessa amministrazione, o in altre amministrazioni, qualora, nelle amministrazioni di destinazione, non sia prevista la fruizione del congedo maturato e non fruito. 14, del d.P.R. Appare opportuno evidenziare, in senso contrario a quanto affermato nella suddetta circolare, una recente sentenza del TAR del Molise, nella quale il giudice afferma che Il predetto quadro normativo è stato interpretato da una parte della giurisprudenza nel senso che “il diritto al compenso sostitutivo … implica comunque una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie”, nel mentre “dirimente in senso ostativo all’accoglimento della domanda del compenso sostitutivo si rivela … il fatto che il richiedente sia stato collocato in quiescenza a domanda, costituendo … la sua libera scelta la causa prima dell’interruzione del rapporto di impiego, scelta che ha impedito all’Amministrazione di consentirgli di fruire in altro periodo delle ferie residue” (TAR Sicilia Catania, Sez. Sardegna Sentenza n. 00359/2019; Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione, n. 02230/2019 del 07/08/2019; Consiglio di Stato, sez. Organo ufficile Nazionale del S.A.P.P.e. Secondo l’interpretazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, bisogna distinguere tra vicende estintive del rapporto di lavoro, con mancata fruizione del congedo, in cui il lavoratore concorre con il compimento di atti specifici, come l’esercizio del diritto di recesso, o comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto, come il licenziamento disciplinare, (nel caso della Polizia Penitenziaria la destituzione a seguito di procedimento disciplinare) e vicende determinate da eventi indipendenti dalla volontà del dipendente, come un periodo di malattia, il decesso, la dispensa dal servizio (il caso tipico per gli appartenenti alle Forze di polizia è la riforma per inabilità al servizio). Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici. Nel corso degli anni, infatti, le organizzazioni sindacali e le stesse Amministrazioni si sono rese conto delle difficoltà di garantire la fruizione del congedo ordinario nei tempi previsti dagli accordi ed hanno, quindi, cercato di ampliare l’ambito temporale entro il quale permettere la fruizione del congedo ordinario; fruizione che il d.P.R. In linea generale, un diritto si estingue per prescrizione o per decadenza. A) Sentenza N. 02122/2012 REG. Nel caso in cui questi non eserciti il diritto, egli può disporre con atto autoritativo la fruizione del congedo, previsto al fine di consentire al dipendente il reintegro delle energie psicofisiche, essendo il dirigente responsabile del buon andamento dell’ufficio; responsabilità di cui può essere chiamato a rispondere. A sostegno della domanda, il ricorrente ha invocato la garanzia costituzionale del diritto alle ferie (15), la tutela riconosciuta dalla normativa comunitaria (16), la natura retributiva dell’indennità sostitutiva delle ferie, l’interpretazione offerta dalla prassi amministrativa (17), che consente di corrispondere il trattamento sostitutivo quando le ferie non siano state godute per causa non imputabile alle parti. 3, 36, primo e terzo comma e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE. Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto a decorrere dal primo settembre 2012. Segreteria Roma. Ha chiarito la Corte costituzionale che tale interpretazione, che si pone nel solco della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. 18, d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 – Forze di polizia e Forze armate. La Direzione Centrale per le Risorse Umane, con circolare n. 333-G/Div.14 del 28 maggio 2019, ha preso positiva posizione sul riconoscimento della monetizzazione del congedo ordinario, non fruito a causa di sopravvenuta malattia, da parte del personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda per limiti di età. So che il congedo ordinario deve essere fruito durante l’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) salvo particolari esigenze, mentre quello parentale può essere fruito durante i tre anni successivi alla nascita del figlio e per una durata complessiva di 45 giorni. n. 100 del 2 maggio 2018, il congedo ordinario va programmato e fruito nell’anno solare di riferimento, salvo indifferibili esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione o per motivate esigenze di carattere personale e, limitatamente a queste ultime, compatibilmente con le esigenze di servizio. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012). Il Titolo V, del Codice Civile (della prescrizione e della decadenza), al capo I (della prescrizione), Sezione I (disposizioni generali), l’articolo 2934, comma 2, dispone che Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge. VI, 9 maggio 2011, n. 2737; Cons. Ciò sarebbe coerente con le finalità che si prefigge il legislatore di evitare e quindi reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute, favorendo, per converso, la razionale programmazione del periodo di ferie, unita a comportamenti virtuosi delle parti in causa, datore di lavoro e dipendente. Sindrome di burnout nel poliziotto penitenziario: Cos’è? di Stato, sez. (36) Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni. La Corte ha altresì affermato di aver già chiarito (18) che la disciplina de qua non sopprime la tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole. COMMENTS. La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso la circolare datata 28 maggio 2019 concernente la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito a causa di sopravvenuta malattia, da parte del personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda Nato a Rossano il 9 febbraio 1967 Stato, Sez. Semmai … avrebbe dovuto essere la stessa Amministrazione a prorogare d’ufficio la decorrenza del collocamento in quiescenza, per consentire al ricorrente di godere del congedo ordinario quale diritto inviolabile del lavoratore” (TAR Sicilia Palermo, Sez. 36 Costituzione e 2109 cc. In certi, casi, tuttavia, il congedo ordinario viene monetizzato. Quanto al dato letterale, sostiene la Corte, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 9 Congedo ordinario 1. 21 del D.Lgs n. 165/2001. Già l’articolo 78 del d.P.R. Sotto tale aspetto, non va tralasciato che l’assegnazione delle ferie rientra tra i compiti gestionali del datore di lavoro a cui, pertanto, verrebbe imputata, in caso di mancato godimento delle stesse, la relativa responsabilità, con le eventuali conseguenze anche sotto il profilo del risarcimento del danno. 36 della Costituzione garantisce al lavoratore la possibilità di soddisfare la primaria esigenza al recupero delle sue energie psico-fisiche. Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento. (35) T.A.R. n. 95 del 2012 «nel suo complesso», anche eventualmente con riguardo alla previsione della responsabilità disciplinare e amministrativa del dirigente che violi tali prescrizioni, o, in subordine, nella sola parte in cui la disposizione preclude in ogni caso, anche per l’ipotesi di mancato godimento per causa non imputabile al lavoratore, l’erogazione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute. Afferma il Dipartimento che la disposizione è diretta a colpire gli abusi dovuti all’eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non fruite a causa dell’assenza di programmazione e di controlli da parte della dirigenza sulle ferie dei dipendenti, con conseguente utilizzo improprio delle possibilità di fruizione nei periodi successivi all’anno di riferimento, consentite dalle clausole di accordi e contratti. 36 della Carta fondamentale (26). La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi (30 + 2 ex congedo legge). 15. Si procede, tuttavia, al pagamento sostitutivo del congedo ordinario qualora, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il congedo spettante non sia stato fruito ovvero esso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità (art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applica- zione dell’art. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute quando all’atto della cessazione dal servizio il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio. Designed by PoliziaPenitenziaria.it. 9 del Nuovo Accordo Quadro (in realtà trattasi del contratto di lavoro, d.P.R. Alla luce di quanto precede, si deve constatare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro” (Sentenza C-341-15 del 20/7/2016). Nel caso in esame, ricorda il giudice, non risulta che l’interessata abbia presentato al dirigente, nei termini di legge e secondo le puntuali modalità ivi indicate, alcuna istanza di congedo ordinario né, tantomeno, la documentazione comprovante l’eventuale impossibilità oggettiva di godere dei predetti benefici. www.poliziapenitenziaria.it. 16 marzo 1999, n. 254 (9), ha previsto altre cause di monetizzazione del congedo ordinario. La ricorrente aveva maturato negli anni 2015, 2016 e 2017, complessivamente, 173 giorni di congedo. 11 settembre 2007, n. 170. Tale pretesa si rivela però del tutto priva di fondamento. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore).” Occorre ricordare che le ferie sono oggetto di contrattazione tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 (35+2) e di 45 (43+2) giorni lavorativi. Ciò significa che il poliziotto non può rinunciare al congedo ordinario e i giorni di congedo non fruiti non possono essere sostituiti con il pagamento di una indennità sostitutiva. L’art. di congedo ordinario usufruiti dall’interessato dal 22 luglio 2005 al 31 agosto 2005 non sarebbero potuti essere imputati all’anno 2004 (come ritenuto, al contrario, dall’Ufficio giudiziario di appartenenza) ma all’anno 2005. Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di … Infatti, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. In proposito, occorre anche rammentare che l’onere della prova spetta al datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per consentire ai lavoratori la fruizione delle ferie. Nel 2012 il legislatore, sulla base di necessità di contenimento della spesa pubblica, è intervenuto con una disposizione normativa di carattere generale, al fine di rendere inapplicabili tutte le disposizioni che, fino a quel momento, prevedevano la monetizzazione delle ferie, dei riposi e dei permessi, spettanti al personale.